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Fiscalità nella compravendita di oro da investimento

Normativa e fiscalità italianarelativa all’oro fisico da investimento

Commercio dell’oro fisico da investimento.

 

Il possesso e la compravendita di oro fisico da investimento è disciplinato dalla legge n. 7 del gennaio del 2000, in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998.(https://www.parlamento.it/parlam/leggi/00007l.htm)

La suddetta legge abolisce il monopolio del commercio dell’oro da parte dell’Ufficio Italiano dei Cambi e consente ai residenti in Italia di negoziare e detenere strumenti in oro fisico da investimento che, per essere definiti tali, devono rispettare le seguenti caratteristiche:

  • Oro in forma di lingotti o placchette di peso superiore ad 1 grammo, con purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;
  • Monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera l’80 per cento il valore sul mercato libero dell’oro fino in esse contenuto. Queste sono comprese nell’elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonchè le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla Commissione delle Comunità europee delle informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri. (Legge 7/2000).

Alla nostra pagina web “Monete da Investimento”è possibile trovare e negoziare tutte le tipologie di monete da investimento piu’ diffuse e liquide.

La compravendita di oro fisico da investimento rientrante nella normativa italiana con la legge n°7/2000 non è soggetta, in fase di acquisto, ad imposte ed è esente da IVA (“Operazioni esenti dall’imposta” – Art.10, comma 1, n.11 del DPR 633/1972).

L’esenzione dell’Iva è prevista dalla normativa oro se risparmiatori ed investitori acquistano tramite “Operatori Professionale in Oro” (come la Numismatica Ranieri S.r.l.)  autorizzati ed iscritti in un apposito Albo redattoe controllatoda Banca D’Italia.L’elenco deglioperatori professionali in oro è consultabile sul sito della Banca d’Italia

I requisiti per ottenere l’autorizzazione sono:

  • Essere una società di capitali in forma di S.r.L o S.p.A
    Avere capitale sociale interamente versato.
    • I soci devono avere i requisiti di onorabilità necessari allo svolgimento dell’attività.

Consigliamo infatti di non acquistare oro da investimento da persone fisiche o persone giuridiche non iscritte all’albo

 

 

Disposizioni fiscali in materia di compravendita e possesso di oro da investimento.

 

Non essendo considerabile come un ricavo, data l’assenza di esercizio di attività d’impresa, e non essendo rappresentato da titoli o certificati gestiti in regime fiscale amministrato o gestito da Intermediari finanziari, gli oneri dichiarativi ricadono unicamente sul contribuente.

Non è prevista alcuna imposta sulla detenzione di oro fisico da investimento e non è richiesto ai privati dichiarazione sul quantitativo in possesso nè sulla gestione.Gli operatori professionali in oro sono comunque tenuti dichiarate all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) entro la fine del mese successivo l’operazione tutte le compravendite di oro con un controvalore pari o superiore ai 12.500€.

Una volta acquistato l’oro da un rivenditore, lecitamente autorizzato dall’Ufficio Italiano Cambi, questo non è sottoposto a nessun tipo di tassazione finchè non decida di vendere il bene acquistato, come ben evidenziato dall’articolo 3 della legge 7/2000.

Tassazione sull’oro da investimento: il ruolo della fattura dal 1 Gennaio 2024.

La vendita di oro da parte di persona fisica può comportare il conseguimento di un reddito imponibile laddove si verifichi una plusvalenza (“capital gain”) in base alla lettera c-ter, articolo 67, Tuir.

Le plusvalenze in questione scaturiscono dalla differenza positiva tra il corrispettivo percepito all’atto della vendita ed il costo o il valore di acquisto dell’oro ceduto.L’impostaè dovuta nel caso in cui il privato rivendail bene ottenendo una plusvalenza: qualora risulti una minusvalenza non è prevista nessuna tassazione.

Un semplice esempio, di seguito riportato, permette di meglio comprendere la fiscalità delle plusvalenze generate da oro fisico da investimento.

CRITERIO GENERALE ANTE 1 GENNAIO 2024

Criterio con comprovata  documentazione del costo di acquisto
A) Costo di acquisto documentato € 35.000
B) Corrispettivo da cessione € 50.000
C) Plusvalenza tassabile = B)-A) € 15.000

Imposta dovuta 26% di C) € 3.900

Criterio in assenza di documentazione del costo di acquisto
A) Costo di acquisto documentato n.d.
B) Corrispettivo da cessione € 50.000
C) Plusvalenza tassabile 26% di B) € 12.500

Imposta dovuta 26% di C) € 3.250

Aggiornamento legge di Bilancio del 1 Gennaio 2024

 

Quanto riportato nel paragrafo precedente è stato modificato con l’ultima legge di bilancio presentata il 1 Gennaio 2024 (LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213 Rif. Articolo 92 a-c).

Con l’entrata in vigore del provvedimento, infatti, per tutte le vendite di oro da investimento delle quali non si possiede la documentazione che ne dichiari il valore iniziale di acquisto è prevista una tassazione del 26% sul totale ricavato.

 

CRITERIO GENERALE ODIERNO POST 1 GENNAIO 2024

Criterio con comprovata  documentazione del costo di acquisto
A) Costo di acquisto documentato € 35.000
B) Corrispettivo da cessione € 50.000
C) Plusvalenza tassabile :  B)-A) = € 15.000

Imposta dovuta 26% di C):  € 3.900

Criterio in assenza di documentazione del costo di acquisto
A) Costo di acquisto documentato n.d.
B) Corrispettivo da cessione € 50.000
C) Plusvalenza tassabile 26% di B) € 13.000

Imposta dovuta 26% di B) € 13.000

Non cambia nulla, quindi, per quanto riguarda le vendite di oro da investimento per cui si possiede una fattura di acquisto a proprio nome che continueranno ad essere tassate solo sulla effettiva plusvalenza (differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto) nella percentuale del 26%.

 

Compensazione minusvalenze con plusvalenze

 

La normativa dispone che, nel caso si sia verificata una minusvalenza (Capital Loss), ossia una perdita derivante dalla vendita dell’oro ad un prezzo inferiore a quello di acquisto, questa potrà essere compensata con eventuali plusvalenze realizzate nel periodo d’imposta.Nel caso non si realizzino plusvalenze, nel termine di 4 anni dal conseguimento delle minusvalenze da compensare, il residuo andrà perduto (Art. 68, comma 5 del TUIR).

Gli  imponibiliderivanti dalla vendita di oro fisico da investimento vanno dichiarati inserendo gli importirelativi all’eventuale plusvalenza nel quadro RT della sezione II del modello denominato “Redditi Persone fisiche“. Nel caso in cui il vostro investimento in oro sia stato effettuato all’estero è necessario specificarlo nel quadro RW dello stesso modulo.

 

Acquisto a titolo gratuito

 

Nel caso di acquisto a titolo gratuito, la normativa oro richiede che il valore d’acquisto da considerare sia quello dichiarato in tale momento e corrisponderà al valore di mercato vigente in tale momento. Anche in questo caso il privato, non rientrando tra i soggetti indicati dall’ Art. 7 del DPR 605/1973, non dovrà effettuare alcuna segnalazione all’ Anagrafe Tributaria.
Come stabilito dall’ Art. 2, commi dal 24 al 54 del D.L 3 Ottobre 2006 n.262 sono state reintrodotte le imposte di successione e l’obbligo di presentare una dichiarazione di successione.
La presenza di oro da investimento nell’attivo ereditario fa scattare l’obbligo degli eredi, in fase di compilazione della dichiarazione di successione, di tenere conto del valore dell’oro ricevuto.
Il valore così calcolato secondo la normativa oro andrà a concorrere alla formazione dell’imposta di successione che verrà determinata seguendo le aliquote dell’imposta sulle donazioni e sulle successioni.

  • Coniuge e parenti in linea retta – Aliquota al 4% per somme superiori ad 1 milione per ogni beneficiario
  • Fratelli e sorelle – Aliquota al 6% per somme superiori a 100.000 € per ogni beneficiario;
  • Parenti ed affini – Nessuna franchigia ed Aliquota al 6%
  • Soggetti diversi – Nessuna franchigia ed Aliquota al  8%

Il valore dell’oro indicato in sede di dichiarazione di successione assume rilevanza quale “costo fiscale di acquisto” dell’erede (ovvero “valore fiscale di carico”), ai fini dell’applicazione dell’imposta sul capital gain in capo a quest’ultimo. In altri termini, in caso di successiva cessione dell’oro da parte dell ’erede, la plusvalenza (capital gain) tassabile ad aliquota del 26% deve determinarsi per differenza tra il corrispettivo di vendita dell’oro ed il valore attribuito all’oro in sede di dichiarazione di successione.

Art.4 – Dichiarazioni ed adempimenti previsti per legge

 

Operazioni di importo pari o superiore a 12.500 €
Per operazioni relative a transazioni in oro da investimento di importo pari o superiore a 12.500 € vige l’obbligo di dichiarazione all’ Unità d’Informazione Finanziaria (UIF).
L’obbligo scatta nel caso di:
1. Cessioni dall’estero e verso l’estero;
2. Cessioni nel territorio nazionale;
3. Operazioni in oro fisico da investimento a titolo gratuito (Trust, successioni, donazioni)
4. Cessioni “estero su estero” di oro.

Nel caso non venga rispettato l’obbligo scatterà una sanzione che potrà variare dal 10% al 40% del valore negoziato. (art. 4 della legge 17.01.2000, n. 7).
La comunicazione dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo nel quale l’operazione è avvenuta.
Nel caso di operazioni cui ai punti 1) e 4) la comunicazione dovrà avvenire prima dell’operazione e la copia di suddetta comunicazione ed il documento di avvenuta trasmissione all’ UIF dovrà accompagnare l’oro.

 

 

N.B Le informazioni qui riportate non devono essere ritenute in alcun modo esaustive. Per i dettagli tecnici è necessario rivolgersi ad un commercialista od un consulente fiscale.
Per maggiori informazioni e per ottenere una consulenza gratuita in materia d’investimento in oro siamo disponibili ai nostri contatti.